Allegato “A” al n. rep. 13.374/2613

STATUTO FONDAZIONE

CAPO I
NATURA – DENOMINAZIONE – FINALITA’
Articolo 1
Natura, denominazione, sede
1.    E’ costituita, su iniziativa del Comune di Melzo, la Fondazione denominata “Fondazione Teatro Trivulzio“.
2.    La Fondazione ha sede in Melzo, Piazza Risorgimento n.19,  presso il Teatro.

Articolo 2
Finalità
1.    La Fondazione ha per scopo la più larga diffusione della cultura nell’esclusivo ambito territoriale della Regione Lombardia, nelle sue diverse espressioni: teatrali, musicali, cinematografiche ed affini attraverso la produzione, la distribuzione e la rappresentazione di spettacoli con riferimento, in particolare,  all’ambito cittadino ed al territorio circostante.
2.    Per conseguire tali finalità la Fondazione:
a) cura la produzione e l’allestimento di spettacoli, in particolare, predisponendo la programmazione della stagione culturale nei settori della prosa, della  musica, del cinema e di altre espressioni artistiche affini, sia in proprio sia in collaborazione con altri organismi e istituzioni che operano con analoghi fini;
b) assume l’esclusiva gestione degli spazi del Teatro di proprietà del Comune di Melzo la cui capienza è di posti 416, che verranno concessi in comodato tramite apposito contratto da stipularsi successivamente ai sensi dell’art. 1803 e seguenti del codice civile, per il perseguimento degli scopi sociali e per l’organizzazione di tutte le attività connesse, le quali dovranno assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle predette attività;
c) promuove e cura l’organizzazione di una biblioteca specializzata raccogliendo ed eventualmente rendendo fruibili al pubblico testi critici e teorici, monografie, repertori ed edizioni tematiche, incisioni audiovisive, riviste specializzate nel settore teatrale, musicale e cinematografico; l’attività di tale biblioteca specializzata dovrà coordinarsi con l’attività della Biblioteca Civica di Melzo, attraverso apposita convenzione; promuove e cura la gestione di un caffè letterario con connessa attività di bar, ristorante e catering;
d) organizza, coordina e promuove, incentivandole, iniziative di carattere promozionale (corsi, seminari, convegni, mostre e altro) volte a valorizzare e rendere patrimonio di tutti l’attività svolta dalla Fondazione nell’ambito delle finalità stabilite dal presente Statuto, favorendo una partecipazione sempre più ampia del pubblico;
e)  può gestire e organizzare, per conto del Comune di Melzo e di altri Comuni, della Provincia, della Regione e dello Stato, spazi, spettacoli, e manifestazioni culturali alle condizioni da stabilire in apposite convenzioni, le quali dovranno assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle predette attività;
f) cura i rapporti con gli istituti scolastici, con altri Enti Pubblici e Privati e Associazioni culturali esistenti nel Comune di Melzo e negli altri Comuni della Provincia;
g) promuove e sviluppa scambi culturali, collaborando con altri teatri, istituti, associazioni provinciali, regionali, nazionali e internazionali aventi le medesime finalità;
h)  attiva ogni possibile strumento che le permetta di accedere alle sovvenzioni comunitarie, dello stato, regionali e provinciali.
i) può altresì svolgere ogni ulteriore attività utile ai propri fini istituzionali.
3.    La Fondazione non persegue fini di lucro, ma, può svolgere in conformità agli scopi istituzionali, attività commerciale ed accessoria, a carattere non prevalente.
4.    La Fondazione opera secondo criteri di imparzialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.
5.    La Fondazione può promuovere o partecipare a società, comunioni, istituzioni, consorzi di diritto privato e altre forme associative che abbiano per oggetto le attività di cui al presente articolo.

 CAPO II
DOTAZIONE PATRIMONIALE E RISORSE PER LA GESTIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 3
Patrimonio
1.    Il patrimonio della Fondazione destinato al conseguimento dello scopo è costituito:
a)    dal Fondo di  dotazione composto dalla dotazione iniziale come individuata nell’atto costitutivo e dalle eventuali altre dotazioni di soci fondatori aderenti (vedi art. 5);
b)    dai mezzi finanziari che gli eventuali soci potranno nel futuro devolvere al patrimonio;
c)    dai beni mobili e immobili che la Fondazione acquisirà direttamente o riceverà in donazione o per testamento per il conseguimento dei suoi fini;
d)    dai miglioramenti e incrementi apportati ai beni di cui sopra e relative rendite e ricavi, nonché dai beni di carattere mobiliare e immobiliare acquistati successivamente alla costituzione della Fondazione, quali mezzi strumentali per il conseguimento dei fini che la Fondazione persegue.
Articolo 4
Risorse per la gestione corrente
1. La Fondazione provvede alla gestione corrente:
a)    con le rendite del patrimonio di cui al precedente articolo 3;
b)    con le risorse derivanti dallo svolgimento di attività connesse e consone con gli scopi della Fondazione;
c)    con le contribuzioni annuali erogate dai soci fondatori e dagli eventuali futuri altri partecipanti alla Fondazione siano essi soggetti o enti, pubblici e privati;
d)    con le contribuzioni dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri enti pubblici destinate a sostegno delle iniziative e attività che la Fondazione realizza;
e)    con le contribuzioni ed elargizioni di privati, di associazioni, di aziende, imprese, società, enti pubblici e privati, non espressamente destinate ad incremento del fondo di dotazione.

CAPO III
SOCI

Articolo 5
Adesioni
1.    Il Comune di Melzo, al momento della costituzione della Fondazione, è l’unico socio fondatore e promotore.
2.    Possono divenire soci fondatori altri enti e/o soggetti, sia pubblici che privati che presentino apposita richiesta e vengano ammessi dal socio fondatore, previo versamento di una quota destinata a concorrere in maniera congrua al fondo di dotazione.
3.    In caso di pluralità di soci fondatori è istituita l’Assemblea, cui competerà altresì l’onere di nominare gli eventuali membri aggiuntivi del Consiglio di Amministrazione, di cui al comma 4 del successivo art. 8.
Articolo 6
Quote
1.    Il gradimento e l’importo della quota minima per l’ammissione a “socio fondatore” di cui al precedente articolo 5 è stabilita dal socio fondatore e promotore nella persona del Sindaco pro tempore del Comune di Melzo, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale.
2.    Tale onere competerà all’Assemblea dei Soci una volta istituita.

CAPO IV
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 7
Gli organi
1.    Sono organi essenziali della Fondazione:
a)    il Consiglio di Amministrazione;
b)    il Collegio dei Revisori dei conti/Revisore unico;
c)    l’Assemblea dei Soci istituita ai sensi del precedente art. 5, comma 3.
2.    Sono organi facoltativi della Fondazione:
d)    il Comitato Scientifico
e)    il Direttore Artistico e il Direttore di Sala
f)    la Consulta dei Partecipanti

CAPO V
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Composizione

Articolo 8
1.    Il Consiglio di Amministrazione è composto da persone dotate di comprovata professionalità ed esperienza nel campo della cultura e / o della gestione amministrativa.
2.    Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di cinque a un numero massimo di sette membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente; tutti i membri sono nominati dal Sindaco con proprio provvedimento, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale assicurando la presenza di due componenti da scegliersi tra i soggetti segnalati dai gruppi di minoranza presenti in Consiglio Comunale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
3.     Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. I membri del Consiglio nominati nel corso del quinquennio in sostituzione dei membri decaduti, deceduti o dimessi, durano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione del quale entreranno a far parte.
4.    Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione può essere elevato fino a sette a seguito dell’ingresso di eventuali nuovi soci fondatori aderenti. In tal caso si applica il comma 3 del precedente art. 5.

Articolo 9
Riunioni
1.    Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre, su convocazione del Presidente, di sua iniziativa o su richiesta motivata di almeno tre dei componenti.
2.    Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso recante all’ordine del giorno gli argomenti da trattare, utilizzando qualsiasi mezzo ritenuto opportuno purché dia certezza dell’avvenuto ricevimento (lettera, fax, e-mail), inviato almeno cinque giorni prima della data di riunione.
3.    In caso di comprovata urgenza, convalidata dal Consiglio, il preavviso può ridursi a ventiquattro ore.
4.    Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza fisica della maggioranza effettiva dei membri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti (fatta eccezione per le diverse maggioranze stabilite dall’atto costitutivo e/o dal presente statuto). In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono in forma segreta quando hanno per oggetto provvedimenti che comportino valutazione dei requisiti, delle qualità e dei comportamenti di persone.
5.    Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto apposito verbale; i verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario dell’adunanza.
6.    Il Presidente assicura la conservazione, in ordine cronologico, delle deliberazioni assunte dalla Fondazione.
7.    Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono, di norma, presso la sede della Fondazione.
8.    Alle sedute possono assistere, con facoltà di parola senza diritto di voto, i Revisori dei conti/Revisore unico, il Direttore Artistico, il Direttore di sala, il Presidente del Comitato Scientifico e il rappresentante della Consulta dei Partecipanti, ai quali va inviato il relativo avviso.

Articolo 10
Funzioni
1.    Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, fatte salve altre attribuzioni previste dal presente Statuto:
a)    elegge nel proprio interno il Presidente e il Vice Presidente;
b)    approva il bilancio preventivo relativo all’esercizio finanziario successivo; il bilancio preventivo è accompagnato dal programma di lavoro per l’anno cui si riferisce;
c)    approva il bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario dell’anno precedente; il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione sull’attività svolta nell’anno cui si riferisce;
d)     approva il programma artistico e finanziario della stagione culturale;
e)     delibera il regolamento interno della Fondazione;
f)     dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
g)     delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed  altri soggetti ed enti pubblici e privati;
h)     provvede, ove lo ritenga opportuno e necessario, in merito alla nomina del Direttore Artistico e del Direttore di sala;
i)     provvede alla gestione del personale della Fondazione, previa determinazione della dotazione organica e del relativo trattamento giuridico ed economico;
l)     delibera  in ordine alle operazioni di trasformazione patrimoniale;
m)     approva le modifiche del presente Statuto con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) componenti se il consiglio è composto di 5 (cinque) membri e di almeno 5 (cinque) componenti se il consiglio è composto di 6 (sei) o 7 (sette) membri.

CAPO VI
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Articolo 11
Presidente
1.    Il Presidente sovrintende a tutte le iniziative ed attività della Fondazione.
2.    Rappresenta la Fondazione in giudizio verso terzi e assume, quando l’interesse dell’ente lo rende necessario, i poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, al quale deve sottoporre a ratifica gli atti adottati, per motivi d’urgenza, alla prima adunanza, a pena di decadenza.
3.    Predispone la relazione sulle attività della Fondazione e ne dà comunicazione al Comune di Melzo socio fondatore nonché agli altri eventuali soci ammessi successivamente.
4.     Esercita le attribuzioni a lui demandate dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti individuati con specifica deliberazione  assunta e depositata nelle forme di legge (in analogia con quanto disposto dall’art. 2381 del codice civile);

Articolo 12
Vice Presidente
1.    Il Vice Presidente sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente ed esercita, in tali circostanze, tutti i suoi poteri. Nei confronti dei terzi l’intervento e la firma del Vice Presidente costituiscono piena prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
2.    Il Presidente (nei limiti dei propri poteri) può delegare al Vice Presidente, mediante apposito atto, l’esercizio di particolari funzioni relative a settori di attività dell’Ente, iniziative o manifestazioni dallo stesso organizzate o promosse.

CAPO VII
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 13
Composizione
1.    Il controllo contabile può essere esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti o un Revisore unico. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal socio fondatore e successivamente dall’Assemblea dei Fondatori se costituita.
2.    I Revisori sono scelti fra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili e, nel caso di Collegio dei Revisori dei Conti, di essi uno riveste la funzione di Presidente.
3.    Il Collegio dei Revisori dei conti/Revisore unico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.
4.    I Revisori dei Conti nominati nel corso del quinquennio, in sostituzione di eventuali membri dimissionari, deceduti o decaduti, durano in carica fino all’insediamento del nuovo Collegio/Revisore unico.
5.    I Revisori dei Conti assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
6.    Sono osservate, per quanto applicabili, le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Articolo 14
Funzioni
1.    I Revisori dei Conti in composizione collegiale o il Revisore unico compiono la revisione delle scritture contabili e la verifica di cassa almeno quattro volte all’anno e devono far constatare il risultato delle operazioni compiute mediante apposito verbale. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Collegio dei Revisori.
2.    I verbali dei Revisori in composizione collegiale o del revisore unico sono firmati da tutti i presenti alla riunione.
3.    Accompagnano con una loro relazione gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
4.    Segnalano al Consiglio di Amministrazione ed al socio fondatore eventuali irregolarità riscontrate e riferiscono su tutto quanto viene loro richiesto, relativamente all’esercizio delle loro funzioni.

CAPO VIII
ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15
Composizione
1. Nel caso di cui all’art. 5 comma 3, l’Assemblea dei soci è composta dal Sindaco pro tempore di Melzo e dai soci fondatori aderenti.

Articolo 16
Funzioni
1.    L’Assemblea dei soci fondatori si riunisce di norma una volta all’anno, dopo l’approvazione del bilancio consuntivo. E’ convocata e presieduta dal Presidente che, nell’occasione presenterà all’ordine del giorno la relazione allegata al bilancio consuntivo.
2.    La sua convocazione può essere altresì richiesta da un terzo dei soci fondatori.
3.    Ciascun Socio Fondatore partecipa all’Assemblea con un voto indipendentemente dalla dotazione apportata.
4.    Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e a scrutinio palese;
5.    L’Assemblea è l’organo di indirizzo e vigilanza della Fondazione al quale spetta:
a)    Nominare i membri del Consiglio di Amministrazione aggiuntivi (art. 5, comma 3 e art. 8, comma 4);
b)    Nominare i membri del Collegio dei Revisori/ Revisore unico (art. 13, comma 1);
c)    Deliberare in ordine all’ammissione dei Soci Fondatori che hanno presentato domanda di ammissione a “Socio Fondatore” (art. 5, comma 2);
d)    Formulare pareri consultivi, proposte, osservazioni sull’attività della Fondazione che verranno portate all’attenzione del Consiglio di Amministrazione;

CAPO IX
DIREZIONE ARTISTICA – COMITATO SCIENTIFICO
CONSULTA DEI PARTECIPANTI
ORGANI FACOLTATIVI

Articolo 17
Direttore artistico
1.     Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche tra i propri membri, su proposta del   Presidente, che dispone anche in merito alla sua durata in carica. La carica di Direttore Artistico può essere riconfermata dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
2.    Il Direttore Artistico viene scelto in base a  documentati requisiti di alta qualificazione e di comprovata esperienza nell’ambito delle attività culturali, teatrali, musicali e cinematografiche nonché delle rispettive organizzazioni.
3.     Il Direttore Artistico è retribuito nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18
Funzioni  
1.    Il Direttore Artistico avrà i seguenti compiti:
a)    predisporre il programma artistico e organizzativo comprendente le attività di produzione, distribuzione, ricerca e sperimentazione in materia di spettacolo, e quant’altro ritenga necessario per una maggiore diffusione della cultura;
b)    sovrintendere e dirigere l’attività artistica della Fondazione.
2.    Per l’assolvimento delle sue funzioni il Direttore Artistico può delegare compiti organizzativi o artistici. In tal caso il conferimento di eventuali incarichi è però disposto dal Consiglio di Amministrazione.
3.    Il Direttore Artistico assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive, senza diritto di voto, ove estraneo al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19
Direttore di sala
Il Direttore di sala è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche tra i propri membri, su proposta del Presidente, che dispone anche in merito alla sua durata in carica. La carica di Direttore di sala può essere riconfermata dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
2.    Il Direttore di sala viene scelto in base a documentati requisiti di alta qualificazione e di comprovata esperienza nell’ambito delle attività culturali, teatrali, musicali e cinematografiche nonché delle rispettive organizzazioni.
3.     Il Direttore di sala è retribuito nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20
Funzioni
1.    Il Direttore di sala avrà come compito la gestione della sala durante gli spettacoli, la presenza nella stessa, il coordinamento delle maschere.
2.    Per l’assolvimento delle sue funzioni il Direttore di sala può delegare compiti organizzativi. In tal caso il conferimento di eventuali incarichi è però disposto dal Consiglio di Amministrazione.
3.    Il Direttore di sala assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive, senza diritto di voto, ove estraneo al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21
Comitato Scientifico
1.    Il Consiglio di Amministrazione, per la realizzazione di specifiche iniziative ed attività che costituiscono il fine della Fondazione, potrà avvalersi anche temporaneamente dell’opera del Comitato Scientifico, organo consultivo dallo stesso nominato, composto da studiosi ed esperti nel campo dell’attività della Fondazione.
2.    Un rappresentante del Comitato Scientifico  può assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive, senza diritto di voto.

Articolo 22
Funzioni
1.    Il Comitato Scientifico:
a)    svolge, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, attività di alta consulenza anche coadiuvando lo stesso nelle attività di predisposizione del programma  artistico della Fondazione esprimendo il proprio parere sulle iniziative di particolare rilievo;
b)    svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23
Consulta dei Partecipanti
1.    Partecipano alla Consulta dei Partecipanti i soggetti privati, le associazioni e gli enti che intendono contribuire alla realizzazione degli  scopi della Fondazione mediante contributi in denaro, o con attività professionali di rilievo, o con beni; la Consulta dei Partecipanti formula pareri e proposte non vincolanti in merito all’attività della Fondazione; alle riunioni della  Consulta può partecipare il Presidente della Fondazione.
2.    Un rappresentante della Consulta dei Partecipanti può assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola ma senza diritto di voto.

CAPO X
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA FONDAZIONE: RISORSE UMANE

Articolo 24
Struttura organizzativa
1.    La struttura organizzativa e le sue eventuali modifiche sono adottate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. All’interno dell’organizzazione sono individuate le unità organizzative e le principali funzioni e responsabilità ad esse attribuite.
2.    La Fondazione può assumere, qualora ne ravvisi la necessità, proprio personale secondo le vigenti disposizioni di legge in materia nonché instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato per provvedere ad esigenze particolari di carattere contingente.

Articolo 25
Stato giuridico e trattamento economico del personale
1     Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Fondazione, compresi i dirigenti, ha natura privatistica.
2.    La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente è quella che risulta dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di spettacolo.
3.    I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati con apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO XI
NORME COMUNI A TUTTI GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 26
Indennità di carica, di presenza e rimborsi spese
1.    Al Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e all’organo di revisione spetta un’indennità di carica stabilita dal socio fondatore nella persona del Sindaco pro tempore del Comune di Melzo (o dall’assemblea dei soci fondatori, se costituita) sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, entro i limiti massimi previsti per le indennità di carica per i componenti degli organi esecutivi o di controllo del Comune di Melzo.
2.    E’ previsto altresì il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’esercizio delle funzioni purché adeguatamente documentate.

CAPO XII
ESERCIZIO FINANZIARIO – CONTI – SERVIZI DI CASSA

Articolo 27
Esercizio finanziario – Conti
1.    L’esercizio finanziario della Fondazione corrisponde all’anno solare.
2.    Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere approvati, rispettivamente, entro due mesi dall’inizio ovvero dalla fine dell’esercizio.
3.    Il bilancio preventivo deve essere deliberato in pareggio.
4.    Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere rimessi al socio fondatore e agli altri soci eventualmente ammessi successivamente, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti/Revisore unico.
5.    L’Amministrazione della Fondazione viene tenuta secondo le norme generali previste dalle vigenti disposizioni di legge, per quanto applicabili, perseguendo le finalità della massima semplificazione e trasparenza e applicando il controllo di gestione sulle attività e iniziative realizzate dalla Fondazione.

CAPO XIII
ESTINZIONE – DESTINAZIONE DEI BENI

Articolo 28
Estinzione della Fondazione
1.    La Fondazione, costituita senza limiti di durata, potrà estinguersi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Articolo 29
Destinazione dei beni
1.     Nel caso di scioglimento, il patrimonio della Fondazione è devoluto ad enti che svolgono attività similari ed affini e comunque  a fini di pubblica utilità, secondo le determinazioni assunte dal Comune di Melzo (o dall’Assemblea dei soci fondatori, se costituita).

CAPO XIV
NORMA DI RIFERIMENTO

Articolo 30
Norma di riferimento
1.    Per tutto ciò che non è regolamentato dal presente Statuto o dall’atto costitutivo si fa riferimento ai principi generali e alle norme di legge applicabili in materia.

Firmato: Francesco FERRARI
Valentina Varlese Notaio sigillo